– La Costituzione Italiana: contiene i principi fondamentali del nostro ordinamento.
– Le Leggi (legge ordinaria) sono atti normativi che vengono approvati dal Parlamento e promulgati dal Presidente della Repubblica secondo il procedimento stabilito dagli artt. 71-73 della Costituzione. Entrano in vigore, di solito, il quindicesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
– I Decreti Legge e i Decreti Legislativi sono fonti del diritto al pari della legge, sono atti aventi forza di legge:
a) il Decreto legislativo (D.Lgs.), disciplinato dalla art.76 della Costituzione, è un atto del Governo emanato su legge delega del Parlamento e segue i criteri e i principi indicati da una legge del Parlamento stesso;
b) il Decreto Legge (D.L.), disciplinato dall’art. 77 della Costituzione, è un atto deciso dal Governo in casi eccezionali di necessità e urgenza; entra in vigore immediatamente, ma decade se non è approvato dal Parlamento (quindi convertito in legge) entro 60 giorni dalla data di emanazione.
Per attuare in modo più dettagliato e specifico norme di ordine superiore, varie autorità amministrative possono adottare provvedimenti amministrativi in forma di decreti:
– il Presidente della Repubblica (D.P.R.);
– il Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.);
– i Ministri (D.M.);
– il Presidente della Regione (D.P.G.R.);
– il Prefetto.
– Le Leggi Regionali sono approvate dal Consiglio Regionale e disciplinate dall’art.117 della Costituzione. Nella gerarchia delle fonti del diritto hanno la stessa importanza della legge ordinaria, ma normalmente richiedono, da parte del Parlamento, l’approvazione di una legge quadro che stabilisce principi e criteri da rispettare.
– Le Ordinanze sono provvedimenti normativi o amministrativi emanati da un organo della Pubblica Amministrazione in caso di urgenza: Ministro, Prefetto, Sindaco (anche il Giudice emette ordinanza dopo le indagini preliminari quando ci sono prove sufficienti a carico dell’imputato).
I presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del Sindaco sono l’ordinarietà, la contingibilità (ossia inattuabilità degli ordinari mezzi offerti dalla normativa) e l’urgenza a tutela dei preminenti interessi pubblici.
– Le Determinazioni sono atti formali dei dirigenti e dei responsabili di un settore relativo alla gestione di singoli servizi. Sono emanati in conformità con le disposizioni di legge vigenti in materia, alle norme statutarie e ai regolamenti dell’Ente e alle direttive degli organi politici. Le determinazioni che comportano spese sono ammesse nei limiti delle dotazioni finanziarie assegnate dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 169 del TUEL del 18/8/2000, n. 267.
– Le Direttive sono atti amministrativi che stabiliscono gli obiettivi da raggiungere. Il Sindaco (o un funzionario di un Ente) può scegliere i mezzi e le procedure per raggiungere il fine, attenendosi, però, ai criteri di economicità e efficacia dell’atto amministrativo.
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